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Sent.C. Cass. 08/03/1991, n. 2481

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1. Ingegneri e architetti - Architetto incaricato da un Comune di redigere il programma di fabbricazione - Successiva redazione di progetto per un privato sullo stesso territorio - Divieto ex art. 41 bis L. 1942 n. 1150 - Ma permane validità del relativo incarico - Eventuali sanzioni disciplinari del Consiglio dell'Ordine.
1. Nel caso in cui un architetto, dopo aver redatto il programma di fabbricazione di un Comune, ma prima dell'approvazione del medesimo in sede regionale, abbia assunto l'incarico della progettazione di un'opera edilizia privata posta sullo stesso territorio, la conseguente violazione dell'art. 41 bis L. 17 agosto 1942 n. 1150, (introdotto dall'art. 14 L. 6 agosto 1967 n. 765), che consente in tale ipotesi l'assunzione solo di incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici, non comporta la nullità del contratto d'opera privato, non avendo la detta norma, pur avente carattere imperativo, comminato alcuna sanzione per tale infrazione, bensì rimesso ai Consigli degli ordini professionali la sua valutazione per l'irrogazione di sanzioni amministrative.

1. L'art. 41 bis della L. 1942 n. 1150 stabilisce che (1° c.) «I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino all'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici» (2° c.). «Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'ordine per i provvedimenti amministrativi del caso». Conf. Cass. S. U. 2 novembre 1990 n. 10555. La Cass. 3 agosto 1987 n. 6691 precisa che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto giacché l'art. 1418, 1° c., Cc., con l'inciso «salvo che la legge disponga diversamente» la esclude ove sia predisposto un meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti dalla norma. Sulla nullità di un contratto per violazione di norma imperativa, ved. anche Cass. 22 marzo 1989 n. 1437.
L . 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 bisR; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 14R

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