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Sent.C. Cass. 06/09/1996, n. 8139

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1. Appalti oo.pp. - Arbitri - Compenso - Valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale - Suo eventuale ricorso a Tariffe di particolari professionisti.
1. L'art. 814 Cod. proc. civ., nel rimettere al Presidente del Tribunale la determinazione di spese ed onorari quando la liquidazione alla quale abbiano provveduto gli arbitri non sia stata accettata dalle parti, non vincola ad alcun parametro normativo l'esercizio dei poteri discrezionali affidati al Presidente il quale, pertanto, è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto della controversia, alla natura ed all'entità dei compiti attribuiti agli arbitri e di ricorrere, eventualmente, come ad utile termine di riferimento, alle tariffe di particolari professionisti o di adottare diversi criteri predeterminati dalla legge.


[Cod. proc. civ. art. 814]

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