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Sent.C. Cass. 10/01/1996, n. 132

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1. Consulenza tecnica - Finalità - Fonte oggettiva di prova - Configurabilità.
1. La consulenza tecnica, che normalmente non è mezzo di prova ma mezzo di valutazione, sotto il profilo tecnico-scientifico, di dati già acquisiti, può in alcuni casi assurgere a fonte oggettiva di prova come strumento di accertamento e di descrizione dei fatti, senza che ciò comporti il venir meno dell'onere della prova.


Cod. civ. art. 2697

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