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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.P.G.P. Bolzano 15/01/1993, n. 2
D.P.G.P. Bolzano 15/01/1993, n. 2
D.P.G.P. Bolzano 15/01/1993, n. 2
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[Premessa][NI=1] |
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Art. 1 - (Ambito di applicazione)(1) Le disposizioni del presente regolamento si applicano per tutti gli impianti termici di cui alla |
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Art. 2 - (Impianti termici funzionanti con oli combustibili) |
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Art. 3 - (Impianti termici funzionanti a gas)(1) Gli impianti termici funzionanti a gas devono essere costruiti e condotti in modo tale che siano |
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Art. 4 - (Limitazione delle perdite per calore sensibile)(1) Per gli impianti termici funzionanti con olii combustibili e a gas le perdite rilevate per calore sensibile non possono superare i seguenti valori percentuali:
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Art. 5 - (Impianti termici funzionanti con combustibili solidi)(1) Gli impianti termici funzionanti con combustibili solidi devono essere condotti in modo tale da produrre uno sviluppo il più ridotto possibile di gas combusti. Vanno osservate in ogni caso le seguenti limitazioni: |
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Art. 6 - (Bocchettone per la misurazione)(1) Gli impianti termici funzionanti con combustibili liquidi o gassosi devono essere provvisti di un bocchettone per le misurazioni di almeno 1 cm di diametro. Tale bocchettone deve essere situato dietro alla caldaia su un tratto rettilineo ad una distanza da 1 |
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Art. 7 - (Apparecchi di misurazione)(1) Le misurazioni in base alle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 6 devono essere eseguite con apparecchi adatti. (2) Gli apparecchi utilizzati devono garantire le seguenti sensibilità di |
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Art. 8 - (Condizioni generali per l’effettuazione delle misurazioni)(1) Le misurazioni devono essere effettuate in corrispondenza dell’apposito bocchettone al centro del flusso dei gas di combustione. (2) Prima delle letture va controllato il corretto funzioname |
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Art. 9 - (Misurazioni su impianti termici funzionanti con combustibili solidi)(1) Per soddisfare le condizioni di cui all’articolo 8, comma 3, per gli impianti termici ad al |
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Art. 10 - (Misurazioni su impianti termici funzionanti con olii combustibili e a gas)(1) Per gli impianti termici funzionanti con olii combustibili e a gas le misurazioni devono iniziare almeno due minuti dopo l’accensione del bruciatore. All’inizio del controllo l’acqua della caldaia deve aver raggiunto una temperatura di almeno 60° C. Tale valore non è richiesto per generatori di calore ad acqua calda le cui caldaie, in base alle loro caratteristiche tecniche, funzionano a temperature inferiori ai 60° C, come apparecchi a condensazione e caldaie a bassa temperatura. (1/bis). Per gli impianti funzionanti a gas con bruciatore senza ventilatore, le prove so |
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Art. 11 - (Controllo degli impianti termici)(1) Il conduttore di impianti termici funzionanti con combustibili liquidi o gassosi con una potenzialità nominale compresa tra i 35 kW e i 350 kW, è tenuto a far eseguire regolarmente, almeno una volta all’anno, un controllo dei fumi dallo spazzacamino competente per il circondario. Per impianti termici con una potenzialità nominale installata superiore o uguale a 350 kW, il controllo dei fumi deve essere eseguito due volte all’anno. Uno |
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Art. 12 - (Controllo dei depositi dei combustibili)(1) Il conduttore di impianti termici funzionanti con combustibili liquidi deve far eseguire, oltre al controllo dei gas di combustione di cui all’art |
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Art. 13 - (Sanzioni amministrative)(1) La violazione delle norme del presente decreto è punita con le sanzioni amministrative di |
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ALLEGATO Aomissis |
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