La legge modifica e integra la L.R. 22/2009, concernente la disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio regionale.
In particolare la nuova legge ha recepito le disposizioni di cui all'allegato 3, lettera f), del D.M. 10/09/2010, recante «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», prevedendo che costituiscono aree e siti non idonei alla installazione di impianti eolici le aree e i beni di notevole interesse culturale così dichiarati ai sensi della parte seconda del D. Leg.vo 42/2004, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del medesimo D. Leg.vo 42/2004.
Quanto alla procedura per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione unica, la legge ha inserito l'art. 4-bis nella citata L.R. 22/2009, ove è previsto che se il beneficiario non ottempera alle prescrizioni contenute o richiamate nell'Autorizzazione unica ovvero ad altre prescrizioni contenute in leggi, regolamenti ed altri provvedimenti di carattere generale, che comunque determinino vincoli alla realizzazione dell'opera o dell'attività autorizzate, l'Autorizzazione stessa è revocata. L'Autorizzazione unica può essere altresì revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.