Articolo abrogato dalla L.R. 07/02/2017, n. 1.

L’articolo 10 così recitava:

“Art. 10 - (Modifiche dell’articolo 49 della l.r. 2/2009)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 sono aggiunte le parole: "e sono iscritti nell'elenco regionale".

2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 sono aggiunte le parole: "e sono iscritti nell'elenco regionale con la limitazione alle piste di fondo".”

Dalla redazione