Articolo abrogato dalla L. 28/06/2012, n. 92 a decorrere dal 01/01/2017, così recitava:

“Art. 17.

Al trattamento speciale di disoccupazione si applicano, in quanto compatibili, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, [R=L182735] e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, comprese quelle relative alla competenza degli organi preposti all'assicurazione stessa e alla materia dei ricorsi.”

Dalla redazione