Articolo abrogato dalla L. 28/06/2012, n. 92 a decorrere dal 01/01/2017, così recitava:

“Art. 14.

Qualora il lavoratore, oltre a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 9 della presente legge, abbia i requisiti per il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione, quest'ultima è trattenuta durante i periodi per i quali spetta il trattamento speciale e il relativo importo è devoluto alla gestione speciale di cui all'articolo seguente.”

Dalla redazione