Articolo abrogato dalla L. 28/06/2012, n. 92 a decorrere dal 01/01/2017, così recitava:

“Art. 10.

L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione è pari ai due terzi della retribuzione media giornaliera, la quale è determinata nella misura di un settimo della somma che si ottiene rapportando all'orario di 40 ore settimanali la retribuzione media oraria assoggettata a contribuzione nelle ultime quattro settimane per le quali risulti resa la prestazione lavorativa.”

Dalla redazione