Articolo abrogato dal D. Leg.vo 14/09/2015, n. 148 a decorrere dal 01/01/2016, così recitava:

“Art. 3.

L'integrazione salariale è disposta da una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che la presiede, da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia.

La sede provinciale dell'INPS, competente per territorio, cura l'attuazione del provvedimento.

Per ciascun componente della commissione provinciale può essere nominato un supplente.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche ai componenti le commissioni provinciali di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164.[R=L16475]”

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