Articolo abrogato dal Reg. R. 05/08/2016, n. 7.

L’articolo 11 così recitava:

“Art. 11 - (Disposizione finale)

1. Gli standard di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) ed e) e le dotazioni minime di cui all’articolo 9, comma 2, non si applicano agli immobili già adibiti ad ostello alla data in entrata in vigore del presente regolamento, nonché agli immobili per i quali, alla stessa data, siano stati presentati progetti di recupero in attuazione del programma regionale «Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia» e agli immobili per la cui costruzione o ristrutturazione, alla stessa data, sia stato rilasciato il permesso di costruire, ovvero sia divenuta efficace la dichiarazione di inizio attività (DIA) o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ove applicabile, con particolare riferimento alle disposizioni del d.lgs.59/2010.

2. Il mancato possesso degli standard obbligatori minimi, delle relative dotazioni e dei requisiti funzionali previsti dal presente regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 49, comma 3, della l.r.15/2007.”

Dalla redazione