Articolo abrogato dal Reg. R. 05/08/2016, n. 7.

L’articolo 10 così recitava:

“Art. 10 - (Requisiti funzionali)

1. Sono requisiti funzionali degli ostelli della gioventù i seguenti:

a) apertura per almeno sei mesi all’anno;

b) servizio quotidiano di pulizia;

c) servizio di ricevimento assicurato almeno sei ore su ventiquattro;

d) conoscenza, da parte degli addetti al ricevimento, almeno della lingua inglese;

e) personale disponibile a chiamata per gli ospiti nelle ore notturne;

f) sistema di ricevimento automatizzato, trasferimento di chiamata o segreteria telefonica da attivarsi nell’arco temporale non coperto dal servizio di ricevimento;

g) servizio di trasporto dei bagagli assicurato per mezzo di un carrello negli orari in cui è garantito il servizio di ricevimento;

h) possibilità di soggiorno anche per singoli ospiti;

i) possibilità di assegnazione di un posto letto anche in camere multiple;

j) promozione di eventi sociali o culturali con cadenza almeno mensile;

k) disponibilità di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e locale, con particolare attenzione all’ambito culturale, paesaggistico, ambientale, eno-gastronomico;

l) partecipazione a una rete di relazioni tra gli ostelli della Lombardia e diffusione di ogni notizia utile sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi ostelli.”

Dalla redazione