Articolo abrogato dal D. Pres. P. del 11/02/2014 n. 3. L’articolo 2 così recitava: “Articolo 2 - Diverse disposizioni su commissioni - 1. Le funzioni di cui all’articolo 107, comma 29, della legge provinciale 13 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono espletate da una commissione nominata dalla Giunta provinciale, composta da un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio, un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura, un rappresentante della Ripartizione provinciale Foreste e dal sindaco territorialmente competente, che la presiede. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Le decisioni della commissione tengono luogo di ogni parere eventualmente previsto dai singoli vincoli paesaggistici in caso di trasferimento di un’azienda agricola.

2. La commissione provinciale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è composta dai seguenti membri: il Direttore della Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio, che la presiede, un altro rappresentante della Ripartizione provinciale predetta con funzioni di vicepresidente, un rappresentante della Ripartizione provinciale Foreste, un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura, il sindaco territorialmente competente, nonché un rappresentante della Ripartizione provinciale Beni culturali, se vengono trattati argomenti attinenti alla materia.”

Dalla redazione