Articolo abrogato dalla L.R. del 05/05/1999 n. 18. L’articolo 34 così recitava: “Articolo 34 - (Autorizzazione alla escavazione di pozzi per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee) - La ricerca delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale.

Le domande di autorizzazione alla ricerca sono presentate all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio e devono essere corredate da una relazione tecnico - economica firmata da professionisti all'uopo autorizzati per legge.

Le domande sono istruite, previo sopralluogo, dal Genio civile in applicazione del secondo comma dell'art. 95 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e dei piani di riordino, ove approvati.

L'autorizzazione alla ricerca è rilasciata dal coordinatore dell'ufficio del Genio civile.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le modalità ed i termini da osservarsi per le operazioni di ricerca, nonché la cauzione da versarsi e l'indennità da corrispondersi anticipatamente al proprietario del suolo.

L'autorizzazione alla ricerca non può avere durata superiore ad un anno e può essere prorogata prima della scadenza soltanto per giustificata ragione e comunque non oltre sei mesi.

L'autorizzazione è nominativa e non può essere volturata.

Avverso il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla ricerca ovvero la misura dell'indennità da corrispondersi al proprietario del suolo, è ammesso da parte degli interessati, ricorso al Presidente della Regione, che provvede definitivamente sentito il Comitato tecnico di cui al successivo art. 46.

I ricorsi sono presentati al Genio civile competente, che trasmette gli atti, unitamente alle proprie deduzioni, al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

L'autorizzazione alla ricerca può essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del RD 11/12/1933, n. 1775.

I risultati della ricerca devono essere depositati presso il Genio civile.”

Dalla redazione