Articoli abrogati dalla L.R. del 30/05/2011 n.9. Gli articoli 3, 5, commi 3 e 4, così recitavano:

Art. 3 - 1. La delimitazione di cui all'articolo 2 può essere modificata al fine di ottimizzare la gestione del servizio e per armonizzare gli ambiti alle scelte programmatiche regionali che prevedono una articolazione del territorio in tre sistemi urbani: Capitanata, Puglia centrale, Penisola jonico-salentina.

2. Alle modifiche provvede il Consiglio regionale con propria delibera, su proposta della Giunta, sentite le Province interessate.

3. Entro sessanta giorni dalla richiesta le Province esprimono i propri pareri. Trascorso tale termine, i pareri si considerano espressi favorevolmente.

Art. 5 - 3. I comuni e le province ricadenti nell'ATO, al fine di garantire la gestione unitaria del Sistema idrico integrato (SII) secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, costituiscono un consorzio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Regione".

4. Decorsi sessanta giorni dalla data di approvazione dello schema di convenzione, la stessa è stipulata entro i successivi sessanta giorni dagli enti locali che hanno adottato la deliberazione di cui all'articolo 32, comma 2, lettera d), della legge n. 142 del 1990 e dal Presidente della Giunta regionale in sostituzione degli enti inadempienti, previa diffida.”

Dalla redazione