Al comma 1 dell’articolo 8 le parole: “Le acquisizioni di beni e servizi in economia sono ammesse ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge regionale 12/2003 fino al limite di importo di euro 130.000,00 e” sono state soppresse dal D.P.G.R. del 05/10/2010 n.0216/Pr.

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