Con Avviso di rettifica pubblicato in B.U del 12/11/2010 n.49 nella sezione 1.2 Procedure per la valutazione della ricevibilità della domanda al paragrafo “Documentazione essenziale specifica”, l’ultimo trattino viene rettificato come segue:

“– Autorizzazione o concessione edilizia, completa dei relativi disegni vistati dall’ufficio competente o, in alternativa, denuncia inizio attività (D.I.A.) nei termini previsti dall’art. 14 della legge regionale n. 2/2002, assentita per le opere oggetto d’investimento, ivi comprese le piscine interrate.

Costituisce causa di non ricevibilità della domanda: mancata presentazione del documento o presentazione della D.I.A. non assentita.

Per quest’ultima, dovrà essere considerata anche la procedura del silenzio assenso prevista dalla normativa vigente (30 giorni), come regolamentata dal comune competente, al fine di garantire il principio della cantierabilità del progetto. Tale principio può essere assicurato anche con apposita attestazione comunale da produrre secondo la tempistica prevista per la stesura della graduatoria delle domande di aiuto”.

Dalla redazione