La legge n. 720/1984 istituisce il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. La tabella A annessa alla legge elenca gli enti e gli organismi pubblici tenuti ad effettuare operazioni di incasso e di pagamento mediante istituti ed aziende di credito, in qualità di tesorieri o cassieri degli enti e organismi suddetti, a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; la tabella B riporta gli enti ed organismi pubblici che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, aventi un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire, che non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al tre per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione di crediti.

Dalla redazione