Il testo dell'art. 12 della legge n. 259/1958 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo della gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) é il seguente:

"Art. 12. - Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o in servizi o beni ovvero mediante concessioni di garanzia finanziaria, é esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione".

Dalla redazione