Articolo abrogato dalla L.R. del 20/04/1967 n.50. L'articolo 30 così recitava: " Per tutti gli atti e le controversie l'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia è equiparato all'Amministrazione regionale e può avvalersi, per la sua rappresentanza e difesa, dell'Avvocatura dello Stato."

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