Cfr. sul punto Tar Friuli Venezia Giulia sez. I, 28 gennaio 2008, n. 84: “La procedura di screening non afferisce a profili di merito, limitandosi a stabilire se, in base ai dati e alle informazioni forniti dal soggetto interessato, sia possibile valutare la compatibilità ambientale del progetto, ovvero se occorra dar corso alla procedura di VIA”.

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