Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2002, n. 7. L'articolo 38 così recitava: Fino al 31 dicembre 1980 possono essere indetti appalti in aumento successivamente all'espletamento della prima gara andata deserta.

Si applicano a tal fine le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8.

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