L'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, per effetto dell'aggiunta apportata dall'articolo che qui si annota, risulta il seguente:

«Ai titolari di imprese artigiane iscritti negli albi delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, nonché alle loro cooperative e consorzi sono concessi contributi in conto capitale:

a) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei locali necessari all'azienda, ivi compresa la spesa per l'area occorrente;

b) per l'acquisto di macchinari ed attrezzature;

c) per l'allacciamento della rete di distribuzione di energia elettrica per uso industriale;

d) per l'acquisto di terreni da adibire ad attività estrattive.

Il contributo è accordato nella misura del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Il contributo è elevato al 50 per cento per le cooperative di artigiani e loro consorzi».

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