Il Commissario di Governo nella Regione Abruzzo con nota n. 1124/1003 C.G. del 19/06/2001, nel trasmettere debitamente vistata la presente Legge Regionale, ha osservato che: "gli impianti di cui all'articolo 1 comma 1 non possono essere riceventi, ma solo trasmittenti".

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