Articolo abrogato dalla L.R. del 01/02/2005 n.1. L'articolo 20 così recitava: "1. La conferenza di servizi, indetta tra l'amministrazione regionale e le altre amministrazioni, è disciplinata dall'articolo 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dagli articoli 14bis, 14ter e 14quater introdotti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

2. Alla conferenza di servizi indetta tra strutture organizzative delle amministrazioni regionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3, della legge, regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale) e di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, della legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale)."

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