Allegato prima introdotto dalla L.R. 16/08/2007, n. 26 e poi abrogato dalla L.R. 18/02/2016, n. 4, così recitava:

“Allegato B (articolo 5-bis, comma 5, lettera b) - Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale

I. PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI METALLI

I.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati (ex 2.1 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora (ex 2.2 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.3 Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all’ora;

b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora (ex 2.3, lettere a), b), c) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.4 Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno (ex 2.4 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.5 Impianti:

a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli (ex 2.5, lettere a) e b) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.6 Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3 (ex 2.6 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

II. INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI

II.1 Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno (ex 3.1 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.2 Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell’amianto (ex 3.2 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.3 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno (ex 3.3 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.4 Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno (ex 3.4 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.5 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3 (ex 3.5 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

III. INDUSTRIA CHIMICA. (NELL’AMBITO DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ DELLA SEZIONE III SI INTENDE PER PRODUZIONE LA PRODUZIONE SU SCALA INDUSTRIALE MEDIANTE TRASFORMAZIONE CHIMICA DELLE SOSTANZE O DEI GRUPPI DI SOSTANZE DI CUI AI PUNTI DA 4.1 A 4.6 DELL’ALLEGATO I DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2005)

III.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

a) sostanze coloranti e pigmenti;

b) tensioattivi e agenti di superficie (ex 4.1, lettere j) e k) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

IV. GESTIONE DEI RIFIUTI (SALVI L’ARTICOLO 11 DELLA DIRETTIVA N. 75/442/CEE E L’ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA N. 91/689/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 12 DICEMBRE 1991, RELATIVA AI RIFIUTI PERICOLOSI)

IV.1 Impianti per il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno (ex 5.1 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

IV.2 Discariche per rifiuti urbani che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate (ex 5.4 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

V. ALTRE ATTIVITÀ

V.1 Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno (ex 6.1, lettere a) e b) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.2 Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno (ex 6.2 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.3 Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito (ex 6.3 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.4

a) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;

b) trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

c) trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua) (ex 6.4, lettere a), b), c) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.5 Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a) 40.000 posti pollame;

b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);

c) 750 posti scrofe (ex 6.6, lettere a), b), c) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.6 Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 tonnellate all’anno (ex 6.7 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.7 Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione (ex 6.8 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).”

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino