Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore della L.R. del 14/06/2013 n. 11. L’articolo 99 così recitava: “Art. 99 - (Ripartizione delle risorse) - 1. Le risorse finanziarie sono ripartite annualmente tra gli aventi diritto, con le modalità di cui agli articoli 103, 106 e 107 tra:

a) le strutture ricettive ed i servizi complementari esistenti, identificati secondo i criteri di cui al comma 2;

b) le strutture ricettive ed i servizi complementari nuovi o da riattivare, identificati secondo i criteri di cui al comma 3;

c) i progetti di interesse pubblico previsti dall'articolo 106;

d) i progetti di interesse regionale previsti dall'articolo 106;

e) i fondi rischi o i patrimoni di garanzia previsti dall'articolo 107.

2. Per strutture ricettive e servizi complementari esistenti di cui al comma 1, lettera a), si intendono quelle oggetto di classificazione o autorizzazione all'esercizio dell'attività alla data di presentazione della domanda per le agevolazioni previste.

3. Per strutture ricettive e servizi complementari nuovi o da riattivare di cui al comma 1, lettera b), si intendono quelli privi di classificazione o autorizzazione all'esercizio dell'attività, alla data di presentazione della domanda per le agevolazioni previste.”

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