Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore della L.R. del 14/06/2013 n. 11. L’articolo 91 così recitava: “Art. 91 - (Norme transitorie per le strutture ricettive soggette a classificazione) - 1. Restano confermate le classificazioni effettuate sino all'entrata in vigore della presente legge nonché le procedure di classificazione delle strutture ricettive alberghiere avviate dalla provincia per il quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26, "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere".

2. L'adeguamento delle unità abitative, delle suite e delle junior suite in alberghi, motel, villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere alle prescrizioni dell'allegato E deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Restano confermate e conservano validità sino al 31 dicembre 2005 le classificazioni delle strutture ricettive extraalberghiere soggette a classificazione effettuate sino all'entrata in vigore della presente legge dalla provincia per il quinquennio 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49, "Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere".

4. Restano confermate e conservano validità fino al 31 dicembre 2004 le classificazioni delle strutture ricettive all'aperto effettuate sino all'entrata in vigore della presente legge dalla provincia per il quinquennio 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 21, comma 3 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56, "Disciplina e classificazione dei complessi ricettivi all'aperto".

5. Restano confermate e conservano validità fino al 31 dicembre 2005 le classificazioni dei rifugi alpini e dei rifugi sociali d'alta montagna effettuate sino all'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 e della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, Norme in materia di turismo d'alta montagna, qualora le suddette classificazioni non siano già state sostituite dalla nuova classificazione ai sensi del comma 6.

6. In fase di prima applicazione della presente legge, le province entro il 31 dicembre 2005 provvedono alla nuova classificazione dei rifugi alpini e dei rifugi escursionistici valevole sino al 31 dicembre 2007.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico-edilizia dei complessi ricettivi all'aperto esistenti e, ove occorra, con la individuazione delle aree specificatamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi, in relazione alle indicazioni della programmazione regionale e provinciale. In sede di formazione di detta variante, al solo scopo di adeguare i complessi ricettivi all'aperto ai requisiti minimi previsti dalla classificazione richiesta, con il mantenimento del numero delle unità abitative e delle piazzole in esercizio, i complessi esistenti hanno diritto a conseguire un ampliamento delle aree già in uso con altre aree ad esse adiacenti, nella misura massima del venti percento della superficie in uso.

8. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata data attuazione alle disposizioni in esso contenute, la Regione procede alla nomina di un commissario ad acta.”

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