Articolo abrogato dalla L.R. 10/08/2012, n. 28, così recitava:

“Art. 126 (Pescaturismo) — 1. Per pescaturismo si intendono le attività intraprese dall'armatore singolo, impresa o cooperativa di nave da pesca professionale che imbarca sul proprio natante persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico ricreative, anche al fine di arricchire, qualificare ed integrare la propria attività.

2. Nell'ambito della attività di pesca turismo sono comprese:

a) la pesca mediante l'impiego dei sistemi consentiti dalle norme vigenti;

b) la ristorazione a base di pesce, effettuata a bordo;

c) le attività finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione della cultura della pesca dell'ambiente lagunare e delle acque interne.”

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