Articolo abrogato dalla L.R. 31/12/2012, n. 52. L’articolo 4 così recitava: “Art. 4 - (Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti") - 1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" è aggiunto il seguente:

"Art. 16 bis - (Transizione dagli enti responsabili di bacino all'Autorità d'ambito)

1. Nelle more dell'individuazione delle forme di servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dell'Autorità d'ambito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19, e dell'operatività dell'organizzazione del servizio da questa approvata, rimangono in essere ed esercitano le funzioni loro proprie gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785/1988 e continuano a produrre effetti, fino alla loro naturale scadenza, fatta salva la disposizione di cui al comma 2, le concessioni ed i contratti di servizio vigenti per l'affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli stessi enti responsabili di bacino. Successivamente, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4, gli enti responsabili di bacino sono soppressi e le relative concessioni e contratti di servizio si estinguono.

2. Nelle more dell'operatività dell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti approvato dall'Autorità d'ambito, conformemente alle disposizioni di cui al comma 15 bis dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, le concessioni ed i contratti di servizio di cui al comma 1 si estinguono comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 15 bis e 15 ter del medesimo articolo 113.

3. Con atto successivo alla istituzione dell'Autorità d'ambito gli enti locali partecipanti, definiscono i criteri e le modalità di conferimento al patrimonio dell'Autorità, delle quote di partecipazione ripartite a seguito dell'estinzione degli enti responsabili di bacino.

4. L'Autorità d'ambito, ove lo ritenesse rispondente agli interessi generali dell'ambito, può prevedere su domanda degli enti locali partecipanti all'ambito, che l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani preveda anche la salvaguardia di una o più delle gestioni esistenti. La salvaguardia deve avere carattere di temporaneità e non deve recare pregiudizio all'efficienza, efficacia ed economicità della gestione complessiva dell'ambito, né comportare una significativa differenziazione delle tariffe da applicare alle utenze.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 4 l'Autorità d'ambito nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15:

a) individua le gestioni da salvaguardare ed i relativi enti responsabili di bacino;

b) definisce i termini di durata della salvaguardia e le modalità di gestione ad essa relative.

6. In ogni caso i termini di durata di cui alla lettera b) del comma 5 non possono eccedere la data del 31 dicembre 2006 o, per le sole eccezioni di cui ai commi 15 bis e 15 ter dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, la data del 31 dicembre 2007.".”

Dalla redazione