Articolo abrogato dalla L.R. 31/12/2012, n. 52. L’articolo 3 così recitava: “Art. 3 - (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti") - 1. All'articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 la parola "sessanta" è sostituita dalla parola "centottanta";

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

"8 bis. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6 da parte del Presidente della provincia o in caso di inerzia del Presidente della provincia rispetto all'esercizio della funzione di cui al comma 8, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale.".”

Dalla redazione