Articolo abrogato dalla L.R. 31/12/2012, n. 52. L’articolo 2 così recitava: “Art. 2 - (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti") - 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", le parole "dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", le parole "dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni".”

Dalla redazione