Articolo abrogato dalla L.R. 13/02/2013, n. 3, così recitava:

“Art. 28 (Disposizioni in materia di incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata. Modificazione alla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5) — 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata), le parole: "pari all'intero contributo" sono sostituite dalle seguenti: "pari al contributo erogato".

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