Comma modificato dall'art. 20, comma 2, della L.R. 09/04/2021, n. 6 e, successivamente, abrogato dall’art. 5, comma 6, della L.R. 05/08/2021, n. 23, così recitava:

“2. Nei casi di cui al comma 1, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, i Comuni valdostani e le loro forme associative sono, in ogni caso, tenuti ad avvalersi dell’elenco degli operatori economici costituito presso la Stazione unica appaltante per la Regione Valle d’Aosta (SUA VdA) ai fini della individuazione degli operatori economici da consultare ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120. Resta ferma, previo convenzionamento ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della l.r. 13/2014, la facoltà di continuare ad avvalersi della SUA VdA per gli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e di avvalersi del predetto elenco degli operatori economici al fine di individuare i soggetti da invitare nell’ambito di procedure negoziate di importo inferiore a 150.000 euro.”

Dalla redazione