Articolo abrogato dalla L.R. 13/02/2013, n. 3.

L'articolo 28 così recitava:

“Art. 28 (Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 40)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

2. Nei piani di vendita non devono essere inclusi edifici:

a) di nuova costruzione ovvero interessati da interventi di recupero, di cui all'articolo 31, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della l. 457/1978, la cui ultimazione è intervenuta negli ultimi dieci anni antecedenti quello di approvazione da parte dell'ente gestore della proposta del piano di vendita;

b) collocati in ambiti territoriali nei quali è prioritario il mantenimento di alloggi in locazione;

c) destinati a case parcheggio per la sistemazione temporanea di famiglie sprovviste di abitazione.".

Dalla redazione