Articolo modificato dall'art. 35, comma 1, della L.R. 09/09/1999, n. 29; dall'art. 39, commi 1-3, della L.R. 05/08/2005, n. 19 e, successivamente, abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 29/01/2024, n. 2, così recitava:

"Art. 42 - (Elenco prezzi)

1. Ai fini della trasparenza e del coordinamento dell'attività tecnico-amministrativa nel settore dei lavori pubblici, la Giunta regionale approva, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un elenco di prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione e delle forniture, nonché della manodopera, dei noli, delle attrezzature e dei materiali da applicarsi ai lavori pubblici di interesse regionale, tenuto conto delle risultanze desumibili dalla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41.

2. L'elenco prezzi è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è aggiornato con cadenza annuale o infrannuale, ove necessario, su proposta della struttura centrale di coordinamento di cui all'articolo 40.

2-bis. I principi e la metodologia di elaborazione dell'elenco prezzi, e del suo periodico aggiornamento, sono proposti alla Giunta regionale dalla Consulta.

3. L'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento nella fase di progettazione, nonché nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.

4. abrogato

5. L'elenco dei prezzi, di cui al comma 1, comprende altresì l'elenco dei prezzi parametrici desumibili dalle risultanze della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41, sia per tipologia di lavori che per localizzazione geografica, calcolati su base statistica con riferimento all'ultimo triennio.

6. La Giunta regionale può stabilire ulteriori modalità di diffusione dell'elenco prezzi."

Dalla redazione