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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 20 così recitava:
“Art. 20 - (Affidamento di incarichi professionali per prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di importo pari o superiore alla soglia comunitaria)
1. L'affidamento di incarichi professionali di cui all'art. 19, comma 1bis, avviene sulla base dei principi stabiliti nella presente legge. Le amministrazioni aggiudicatici e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a pubblicare, all'inizio di ogni esercizio finanziario, nel Bollettino ufficiale della Regione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e, anche per estratto, su almeno un quotidiano a carattere nazionale ed un quotidiano avente specifica diffusione regionale, l'avviso indicativo degli appalti di servizi di ingegneria e di architettura da aggiudicare nell'arco dei dodici mesi, quando l'importo complessivo presunto sia pari o superiore a 750.000 euro, IVA esclusa.
2. Per l'affidamento degli appalti di servizi, di importo equivalente o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti ad applicare le disposizioni previste dalla dir. 92/50/CEE e dal d.lgs. 157/1995, facendo ricorso:
a) alla procedura negoziata in tutti i casi previsti e consentiti dalle vigenti normative comunitarie e statali, nonché quando la natura dei servizi non consenta la fissazione preliminare globale di un prezzo, ovvero qualora l'esperimento di una procedura di gara abbia prodotto soltanto offerte irregolari, incomplete o inaccettabili, purché le condizioni iniziali dell'appalto non vengano modificate;
b) al concorso di progettazione, qualora si renda necessaria l'acquisizione della progettazione preliminare per la soluzione di problemi in cui l'aspetto ideativo, creativo e concettuale è predominante, ovvero, in via prioritaria, per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico;
c) alla procedura ristretta, cioè alla licitazione privata, per gli appalti di servizi dove sia ritenuta necessaria, a giudizio del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, una fase di prequalifica per selezionare i candidati da invitare;
d) alla procedura aperta, cioè al pubblico incanto, in tutti gli altri casi. Le amministrazioni aggiudicatici e gli enti aggiudicatori o realizzatori possono ricorrere alla procedura accelerata come previsto dalla dir. 92/50/CEE e dal d.lgs. 157/1995, in caso di urgenza, cioè di una situazione determinata da avvenimenti imprevisti o imprevedibili, ovvero quando abbiano provveduto alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1.
3. In particolare, la prova della capacità tecnica dei prestatori di servizi deve essere accertata sulla base dei requisiti previsti dai bandi-tipo di cui al comma 6, e, nelle more della loro approvazione, dalla dir. 92/50/CEE e dal d.lgs. 157/1995. In ogni caso, deve essere acquisita la dimostrazione di aver svolto prestazioni di servizi nell'ambito della specifica competenza professionale richiesta dal bando. Nel caso di prestazioni multidisciplinari, l'accertamento delle referenze avviene in relazione a ciascuna componente della prestazione e tenuto conto della tipologia e del valore economico della componente medesima. Tali componenti devono essere espressamente indicate per tipologia ed importo nel bando.
4. Gli appalti di cui al comma 2 sono normalmente affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'obbligo dell'indicazione nel bando o nella lettera di invito del punteggio da attribuire a ciascuno degli elementi di giudizio. L'ordine di importanza di tali parametri deve essere approvato dal soggetto appaltante contestualmente all'indizione della gara e basarsi:
a) sulle qualità progettuali tecniche, estetiche e funzionali, nell'ipotesi di ricorso alla procedura di cui al comma 2, lettera b);
b) sull'economicità dell'opera, fermo restando la qualità progettuale, nell'ipotesi di ricorso alla procedura di cui al comma 2, lettera b);
c) sulla capacità progettuale del prestatore del servizio;
d) sull'approccio metodologico e conoscitivo all'oggetto del servizio;
e) sulla riduzione percentuale indicata nell'offerta economica;
f) su altri elementi tecnici di valutazione indicati nel bando.
5. Qualora, nel rispetto delle vigenti leggi tariffarie, le amministrazioni aggiudicatrici intendano ricorrere all'affidamento di appalti di servizi mediante il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 36, comma 1, lett. b), della dir. 92/50/CEE e al d.lgs. 157/1995, sono tenute a verificare l'anormalità delle offerte.
6. La Giunta regionale approva i bandi-tipo predisposti dalla commissione di cui all'articolo 19, comma 11, da utilizzare per gli appalti di servizi di cui al comma 2; nelle more dell'approvazione, si utilizzano gli schemi allegati al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 67 (Attuazione della direttiva 2001/78/CE relativa all'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto pubbliche). I bandi relativi ai pubblici concorsi di progettazione di cui al comma 2, lettera b), devono riportare l'ammontare del premio che i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, intendono riconoscere al vincitore per acquisire la proprietà della progettazione vincente e devono precisare se al vincitore medesimo sono direttamente affidati, ove in possesso dei requisiti indicati nel bando, i successivi livelli di progettazione. Lo stesso bando deve indicare altresì la somma da attribuire ai concorrenti ritenuti meritevoli dalla commissione giudicatrice a titolo di rimborso spese, in misura comunque non inferiore al 50 per cento del premio fissato in favore del vincitore.”
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