Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 14 così recitava:

“Art. 14 - (Contenuto della progettazione esecutiva)

1. La progettazione esecutiva definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. La progettazione esecutiva deve sviluppare, in modo puntuale e completo, tutte le voci elementari di lavorazione che compongono le opere, identificate nella progettazione definitiva, le relative dimensioni, quantità e caratteristiche tecnicocostruttive, attraverso l'elaborazione dei documenti progettuali di dettaglio di cui al comma 3.

2. La progettazione esecutiva sviluppa in dettaglio la progettazione definitiva senza alterarne i contenuti, tranne i casi in cui:

a) siano apportabili migliorie qualitative non influenti sul costo e sulle soluzioni progettuali già definite;

b) siano riscontrati errori od omissioni nelle precedenti fasi di progettazione;

c) sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, applicabili all'intervenuto oggetto di progettazione.

3. La progettazione esecutiva deve in particolare contenere:

a) gli elaborati grafici, le relazioni di calcolo, i dettagli costruttivi, i particolari architettonici e strutturali, le specifiche tecniche dei materiali ed il computo metrico-estimativo. Il predetto computo deve contenere l'esatta identificazione delle lavorazioni e deve essere corredato di una tabella riassuntiva ai fini della puntuale evidenziazione delle categorie di opere, eventualmente oggetto di subappalto. Per le componenti impiantistiche, i documenti devono altresì contenere gli elaborati progettuali di dettaglio relativi alla dimensione, ubicazione e percorso degli impianti, le specifiche tecniche dei materiali, i calcoli del loro dimensionamento, nonché la quantificazione dei relativi costi;

b) l'elenco dei prezzi unitari elementari e delle opere compiute ovvero la lista delle lavorazioni e forniture, previste in progetto, con riferimento ai computi metrico-estimativi e l'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture;

c) il cronoprogramma dei lavori in cantiere;

d) l'analisi di eseguibilità dei lavori, con riferimento alle tecniche costruttive, in coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), e successive modificazioni, ove previsto;

e) il piano di manutenzione delle opere, da redigersi obbligatoriamente in presenza di lavori ad elevata componente impiantistica o tecnologica;

f) una dichiarazione di conformità ai pareri espressi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale.

4. Il coordinatore del ciclo, per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui al presente articolo, alla normativa vigente e ai contenuti del documento preliminare alla progettazione. Il coordinatore del ciclo provvede, in concomitanza con l'avvio delle procedure di affidamento del lavoro pubblico, a redigere un programma finanziario coerente con i costi e i tempi di esecuzione delle opere.

5. Qualora il coordinatore del ciclo non disponga della necessaria specifica professionalità, la verifica di cui al comma 4 può essere effettuata da soggetti esterni, individuati con le procedure di cui agli articoli 20 e 21 per l'affidamento di incarichi attinenti all'ingegneria e all'architettura, in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla normativa vigente.

6. Per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica di cui al comma 4 deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004 individuati con le procedure di cui al comma 5.

7. Il soggetto esterno affidatario delle verifiche di cui al comma 4 deve essere munito di una polizza indennitaria civile contro i rischi di danni a terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività affidatagli.”

Dalla redazione