Articolo abrogato dalla L.R. del 21/01/2010 n.3. L’articolo 3 così recitava: “1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituito:

3. Gli enti, contestualmente alla registrazione del contratto di appalto e degli atti aggiuntivi ed all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, inviano alla Giunta regionale, a mezzo rete telematica, le informazioni necessarie alla predisposizione di notiziario regionale di cui al comma 2, lett. c), con le forme e le procedure definite dal disciplinare di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale istitutiva della rete telematica regionale sugli appalti.

2. Il comma 4, dell'art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, come aggiunto dall'art. 3, comma 2 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 10, è abrogato.”

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