Commi abrogati dalla L.R. del 14/05/2003 n.9. I commi 1, 2 e 3 così recitavano: " 1. I beni agro-forestali già facenti parte del demanio forestale dello Stato e compresi nel patrimonio dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali o comunque da questa amministrazione trasferiti alla Regione in attuazione dell'articolo 68 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli altri beni agro-forestali a qualsiasi titolo pervenuti alla Regione sono trasferiti al patrimonio indisponibile dei Comuni in ragione della loro ubicazione.

2. Dal trasferimento sono esclusi:

a) i fabbricati e le relative aree di sedime;

b) i terreni e le aree boschive che rivestono interesse regionale.

3. La individuazione dei beni di cui ai commi 1 e 2, è effettuata dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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