Articolo abrogato dalla L.R. 27/12/2012, n. 79, così recitava:

“Art. 2 (Modifiche all'articolo 59 bis della l.r. 34/1994) — 1. L'articolo 59 bis della l.r. 34/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 59 bis (Norme per i consorzi idraulici di terza categoria) — 1. Il personale dei consorzi idraulici di terza categoria, soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria), individuato dallo stesso articolo 1, comma 2, in servizio presso gli enti destinatari delle funzioni dei soppressi consorzi idraulici, indicati nell'allegato alla presente legge, successivamente sostituito con l'allegato annesso alla legge regionale 3 febbraio 1995, n. 17, è trasferito a tali enti in via definitiva.

2. Il personale trasferito ai sensi del comma 1 è inquadrato definitivamente nei posti disponibili dei relativi ruoli organici del personale, con la qualifica funzionale posseduta alla data dell'assegnazione provvisoria.

3. I beni immobili e mobili dei soppressi consorzi, trasferiti alle Regioni in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della l. 520/1993, entrano a far parte del corrispondente demanio o patrimonio regionale. Il verbale di consegna o di ricognizione dei beni stessi costituisce titolo per le relative trascrizioni e per le volture catastali.

4. La Regione subentra altresì in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai soppressi consorzi. A tal fine, la Giunta regionale provvede, con apposita deliberazione, a disciplinare le modalità di assolvimento e di estinzione delle relative obbligazioni.".”

Dalla redazione