Capo abrogato dal D.P.G.R. 03/01/2018, n. 1/R, così recitava:

“Capo IV - Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Art. 51-bis - Standard formativi per l’apprendistato di alta formazione e ricerca

1. La Giunta regionale, mediante accordi con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le Università e altre istituzioni formative, definisce gli standard formativi per l’apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.”

Dalla redazione