Articolo abrogato dalla L.P. 12/08/2020, n. 8.

L’articolo 12-quinquies così recitava:

“Art. 12-quinquies - Federazione trentina delle associazioni pro loco e loro consorzi

1. La Provincia promuove il ruolo di rappresentanza, assistenza, tutela e coordinamento delle associazioni pro loco e dei loro consorzi svolto dalla federazione trentina delle associazioni pro loco e loro consorzi più rappresentativa in sede provinciale.

2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per il finanziamento delle attività di cui al comma 1, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Con apposita convenzione la Provincia può avvalersi della federazione di cui al comma 1 per effettuare le verifiche sulle attività delle pro loco per i fini di cui agli articoli 12-ter, 12-quater e 12-sexies.”

Dalla redazione