Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, della L.P. 07/12/2012, n. 24, così recitava:

Art. 2 (Modificazioni dell’articolo 15 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) — 1. All’articolo 15 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Nulla osta per l’ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, ai fini dell’ottenimento dei titoli abilitativi urbanistici la struttura provinciale competente in materia di foreste e il comune competente per territorio, secondo il riparto delle competenze definito nel regolamento, accertano con nulla osta la coerenza dei progetti che comportano trasformazioni del bosco in un’altra forma di utilizzazione del suolo, relativi alle previsioni dello strumento urbanistico autorizzate secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, rispetto alle prescrizioni imposte dalla Giunta provinciale in sede di approvazione dello strumento urbanistico.”;

c) nella lettera a) del comma 2 le parole: “le verifiche disciplinate” sono sostituite dalle seguenti: “il rilascio del nulla osta disciplinato”;

d) la lettera b) del comma 2 è abrogata;

e) nella lettera d) del comma 2 le parole: “l’esame” sono sostituite dalle seguenti: “il rilascio del nulla osta”;

f) la lettera e) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“e) la possibilità che il nulla osta sia rilasciato dal comune, se competente, nell’ambito delle procedure previste dalla normativa urbanistica per il rilascio dei titoli abilitativi urbanistici.”;

g) nel comma 3 la parola: “funzionali” è sostituita dalla seguente: “strumentali”.”

Dalla redazione