N73 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 01/08/2011, n. 12; dall’art. 36, comma 1, della L.P. 22/04/2014, n. 1 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 2 - Beneficiari degli aiuti

1. Gli interventi previsti da questa legge sono destinati al sostegno delle piccole, delle medie e delle grandi imprese operanti in provincia di Trento.

2. Salvo diversa indicazione, possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, nonché le microimprese, rispondenti alla definizione di cui alla disciplina comunitaria.

3. Le grandi imprese possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge senza necessità di notifica e approvazione del caso specifico, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, salvo che specifiche disposizioni comunitarie la impongano, quando gli aiuti rientrino in quelli concedibili a titolo di "de minimis" o quando riguardano interventi per la protezione ambientale, o il risparmio energetico o lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili, o il sostegno della ricerca e dello sviluppo. Negli altri casi le grandi imprese possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge, previa notifica e approvazione del caso specifico ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, solo qualora l'agevolazione risulti necessaria per la permanenza sul mercato, in termini concorrenziali, ovvero per la salvaguardia dell'occupazione. Le grandi imprese possono altresì beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 11.

3-bis. Possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge solo le piccole, medie e grandi imprese in regola con le assunzioni obbligatorie previste dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

3-ter. Gli interventi di cui al comma 1 non devono produrre effetti distorsivi della concorrenza del mercato provinciale in cui sono concessi."

Dalla redazione