Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, della L.P. 01/07/2013, n. 14 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 24-quindecies - Altre forme distrettuali

1. Secondo le modalità previste dall'articolo 24-quater-decies, la Provincia promuove e sostiene:

a) l'attivazione di uno o più distretti dell'innovazione e delle alte tecnologie, in grado di attrarre risorse umane e finanziarie e di sviluppare aggregazioni tra imprese, università ed enti di ricerca, idonee a consolidare attraverso l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e lo scambio di conoscenze, la competitività del tessuto produttivo locale e l'occupazione;

b) lo sviluppo dei distretti artigianali, quali ambiti di crescita economica e occupazionale, nonché di promozione e di coordinamento delle iniziative locali finalizzate al rafforzamento della competitività del settore artigiano."

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