Articolo modificato dall'art. 39, comma 1, della L.P. 29/12/2005, n. 20; dall’art. 71, comma 3, della L.P. 27/12/2010, n. 27; dall'art. 6, comma 1, della L.P. 01/08/2011, n. 12 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 7 - Aiuti per l’internazionalizzazione delle imprese

1. Per favorire l’internazionalizzazione delle imprese verso paesi non appartenenti all’Unione europea e per promuovere i servizi turistici all’esterno dell’Unione europea possono essere concessi aiuti, anche sotto forma di buoni, alle piccole e medie imprese, a cooperative e consorzi costituiti da piccole e medie imprese, anche operanti nel settore agricolo, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato e, sulla base di appositi criteri approvati dalla Giunta provinciale e notificati, anche a grandi imprese, a fronte di oneri derivanti da:

a) prima partecipazione a fiere o esposizioni, anche all’interno dell’Unione europea; per le successive partecipazioni gli aiuti sono concessi nei limiti previsti dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis);

b) azioni di commercializzazione di sistema, relativamente agli oneri sostenuti da cooperative e consorzi per la realizzazione di servizi a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese associate o relativamente agli oneri sostenuti dalle piccole e medie imprese per la partecipazione a missioni estere e a fiere internazionali coordinate da enti istituzionali o da cooperative o consorzi, costituiti da piccole e medie imprese;

c) realizzazione di progetti imprenditoriali di internazionalizzazione;

c)-bis realizzazione di una struttura espositiva, di promozione e di rappresentanza nel mercato estero extra UE anche per progetti unitari presentati da più imprese a titolo di de minimis.

1-bis. Sono previste ulteriori maggiorazioni degli aiuti di cui al comma 1 per le imprese non esportatrici o esportatrici non abituali. Con la deliberazione prevista dall'articolo 35 sono definiti i criteri atti ad individuare le imprese considerate non esportatrici ed esportatrici non abituali.

1-ter. La Provincia, anche in accordo con altri enti, prevede interventi per favorire l'accesso da parte delle imprese agli strumenti di credito e assicurazione all'esportazione.

2. La Provincia promuove e valorizza sinergie tra le azioni e i progetti previsti dal comma 1 e i progetti di solidarietà internazionale sostenuti dalla Provincia nelle medesime aree geografiche di intervento, ai sensi della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo), e della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale)."

Dalla redazione