Articolo aggiunto dall'art. 35, comma 5, della L.P. 29/12/2006, n. 11; modificato dall'art. 35, comma 7, della L.P. 28/03/2009, n. 2; dall'art. 46, comma 10, della L.P. 28/12/2009, n. 19; dall’art. 71, comma 14, della L.P. 27/12/2010, n. 27; dall'art. 30, comma 1, della L.P. 01/08/2011, n. 12; dall'art. 35, comma 8, della L.P. 27/12/2012, n. 25 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 34-ter - Istituzione del fondo per le agevolazioni a sostegno dell'economia

1. Per migliorare l'efficacia delle misure di sostegno al consolidamento e alla crescita del sistema economico, all'innovazione, alla nuova imprenditorialità, all'internazionalizzazione delle imprese, al risparmio energetico e all'utilizzazione delle fonti alternative di energia è istituito il fondo per le agevolazioni a sostegno dell'economia.

2. Nel fondo confluiscono le risorse autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4, 7, 8, 11 e della sezione I-bis di questo capo, nonché degli articoli 6 e 6-bis della legge provinciale n. 35 del 1988, e dell'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia) assicurando la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente.

2-bis. Accedono al fondo anche le domande di agevolazione presentate ai sensi della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico), fino a che essa è efficace, ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia. A queste domande si applica la legge provinciale sul risparmio energetico nel testo vigente prima dell'abrogazione disposta dall'articolo 36 della legge provinciale sull'energia; la legge provinciale sul risparmio energetico continua a disciplinare i rapporti sorti e gli impegni di spesa assunti in base ad essa anche dopo la sua cessazione di efficacia.

3. Le agevolazioni sono concesse ai sensi della legislazione provinciale di settore. Ai fini della programmazione delle risorse la Giunta provinciale ripartisce il fondo in relazione alle diverse finalità."

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