Articolo inserito dall'art. 71, comma 7, della L.P. 27/12/2010, n. 27 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 14-bis - Procedura negoziale

1. Le tipologie di iniziative soggette a procedura negoziale sono definite dalle deliberazioni previste dall'articolo 35, che stabiliscono in particolare le modalità di coinvolgimento delle parti sociali, i requisiti di accesso a tale procedura e le tipologie di impegni cui i soggetti beneficiari sono sottoposti.

2. L'attività istruttoria è condotta sulla base dei criteri e dei principi fissati per la procedura valutativa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i vincoli a carico del beneficiario, che tengono conto delle ragioni di interesse pubblico connesse all'iniziativa."

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