Articolo modificato dall'art. 35, comma 3, della L.P. 29/12/2006, n. 11; dall’art. 20, comma 6, della L.P. 28/12/2020, n. 15 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 32 - Obblighi contrattuali

1. Negli atti di vendita o di costituzione del diritto di superficie delle aree a prezzo agevolato, previsti dalla presente sezione, la Provincia o gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25, prevedono, mediante apposite clausole, che l'acquirente o il concessionario si assumano obblighi concernenti:

a) le modalità e i tempi per la realizzazione dei progetti insediativi;

b) eventuali livelli occupazionali da raggiungere o mantenere nelle fasi di entrata in attività.

2. A ogni impegno assunto dall'impresa beneficiaria deve corrispondere una sanzione per i casi di inadempimento. Tuttavia la Provincia o gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25, su domanda dell'impresa, possono modificare i suddetti impegni per comprovate cause obiettive non imputabili a fatto dell'acquirente o per dimostrati motivi di ordine strutturale e organizzativo dell'impresa tendenti a una maggiore produttività o all'acquisizione di nuovi processi tecnologici.

2-bis. L'impresa beneficiaria può chiedere di far venire meno gli obblighi previsti dal comma 1, mantenendo la proprietà o il diritto di superficie sull'area, previa restituzione dei contributi eventualmente ottenuti e del pagamento delle sanzioni contrattualmente pattuite. Resta fermo il diritto dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, alla restituzione totale o parziale del terreno ai sensi del comma 3.

3. Per i casi di inadempimento grave o di cessazione di attività da più di due anni i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25 hanno il diritto di ottenere la restituzione totale o parziale dell'area, ivi comprese le opere lì esistenti, fatta salva la corresponsione di un indennizzo rapportato al valore di costruzione delle opere realizzate. Negli stessi casi è prevista l'estinzione del diritto di superficie.

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